Quando si pensa alla violenza e al diritto penale, l’associazione più immediata è quella ai reati di lesione, rapina o omicidio.
Tuttavia, come già visto per la cyber security e per il furto di identità, le nuove forme di violenza tecnologica sono morali prima che fisiche e le modalità di aggressione che caratterizzano questi reati li rendono molto più pericolosi di quanto si possa immaginare. Estremizzando, se da un aggressore è possibile difendersi o scappare, è difficile avere scampo dalla diffusione illecita di una fotografia o di un video che violi l’intimità del soggetto rappresentato.
Prima di entrare nel merito delle tutele e delle cautele da adottare, tuttavia, è necessario capire cosa si intende per Revenge Porn.
Testualmente “vendetta porno”, il revenge porn altro non è che la condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso.
In termini giuridici, allorquando una persona sottragga, ceda, invii, consegni, pubblichi o diffonda video o fotografie a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone in esse rappresentate, è autore del c.d. revenge porn, ovvero autore di un reato.
Il delitto in esame assume oggi definizione ben precisa grazie all’intervento normativo dettato dall’ormai noto Codice Rosso (L. 69 del 19 luglio 2019) che ha introdotto l’art 612 ter c.p., rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» il quale sancisce che:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000…”
Ciò che rende particolarmente pericoloso il reato in disamina è la velocità degli scambi online, delle pubblicazioni sui social o peggio nei gruppi delle chat, che esclude quasi totalmente la gestibilità del fenomeno diffusivo che lede, in modo quasi del tutto irrimediabile, la sfera intima di chi subisce questa ipotesi delittuosa.
Non solo, è necessario considerare che la tutela successiva è pressoché nulla, in virtù del fatto che non è possibile per la Procura della Repubblica, neanche per il tramite della polizia postale, arrestare la diffusione delle immagini o dei video. Infatti, in primis, le applicazioni di messaggistica istantanea –una per tutte telegram – escludono la possibilità di risalire agli amministratori dei gruppi e quindi di individuare i responsabili del reato; in secundis, la diffusione massiva dei predetti contenuti non potrà essere arginata dall’intervento sui devices di coloro che hanno ricevuto il suddetto materiale, né con l’intervento in perquisizione o sequestro dei server che gestiscono le suddette App, in quanto materialmente situati in Stati che non autorizzano le attività di polizia giudiziaria italiana.
In altri termini, sarà certamente punibile colui che ha diffuso le immagini, ove individuato o individuabile, ma il bene giuridico tutelato dalla norma potrebbe risultare già irrimediabilmente leso senza possibilità, per nessuno, di porvi rimedio.
Nell’ambito della fattispecie oggetto di disamina, risulta fondamentale comprendere l’esatta portata del concetto di consenso della persona rappresentata.
Va doverosamente premesso che non è di per sé illecito scattare foto o girare video sessualmente espliciti con il partner, in quanto la sessualità della coppia è giusta in qualunque modo essa si esprima e va garantita in ogni sua forma; ciò che è illecito è violare l’intimità del partner che vuole sì realizzare un video sessualmente esplicito, ma che non vuole che esso sia pubblicato o diffuso, attraverso proprio la condivisione dello stesso.
Il consenso è quindi la rappresentazione del fatto e la volontà che esso si realizzi, intesa come spinta emotiva del soggetto agente indirizzata alla realizzazione dell’evento del reato. Nel diritto penale il consenso dell’avente diritto, in alcuni casi, assume anche i caratteri della scriminante, secondo quanto dettato dall’art 50 c.p..
Non esistono formalità legate alla manifestazione del consenso, tuttavia disporre di una prova documentale in ordine alla volontà del partner di pubblicare un video o una fotografia rappresentante un momento di sessualità esplicita, può costituire il discrimine tra un processo che prevede, nella migliore delle ipotesi, una pena edittale da un minimo di un anno a un massimo di 6 anni di reclusione e un atto lecito. In altri termini, a parità di validità del consenso dimostrato per la forma scritta e la forma orale, la prima è l’unica in grado di fornire tutela all’autore della diffusione, essendo estremamente arduo dimostrare, ex post, l’esistenza del consenso alla pubblicazione dei contenuti sessualmente espliciti, in assenza di compendio documentale (il c.d. consenso per fatti concludenti).
In ordine all’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato, l’art 612 ter c.p. precetta la sussistenza del dolo generico per il primo comma e del dolo specifico per la fattispecie di cui al secondo comma, ovvero la dimostrazione che il soggetto agente non solo si sia rappresentato e abbia voluto il fatto tipico (la diffusione di video o fotografie senza il consenso dei soggetti rappresentati) ma che vi sia stata altresì la rappresentazione ulteriore di arrecare un danno all’altrui reputazione o immagine.
Salvo che sia aggravato, il reato in disamina è punibile a querela della persona offesa, presentabile nel termine più ampio di sei mesi.
Il querelante potrà rimettere la suddetta querela solo processualmente, ovvero solo a seguito del vaglio del giudice in ordine alla liberà volontà che ha portato la persona offesa a rinunciare all’istanza di punizione del querelato.
Qualora, invece, in relazione alle condotte in analisi, si aggiunga la richiesta di una prestazione economica a tacitazione o inibizione del fenomeno diffusivo dei contenuti sessualmente espliciti, verrà integrata la più grave fattispecie delittuosa di cui all’art 629 c.p. (l’estorsione) per la quale si procede d’ufficio.
In definitiva, è necessario prestare massima cautela sia in fase di registrazione o realizzazione di foto e video a contenuto sessualmente esplicito, sia in fase di custodia e conservazione dei predetti documenti, che devono essere custoditi in cartelle criptate e, come tali, non accessibili, in guisa da scongiurarne l’inconsapevole diffusione.
Se si dovesse cader vittima del reato in disamina, è necessario denunciare immediatamente il fatto alla polizia così da permettere agli operanti di intervenire repentinamente e interrompere la catena diffusiva dei contenuti.
AVV. MARCO LASTILLA